Art. 50 · Titolo preferenziale
Capo III

Art. 50

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Titolo preferenziale

In vigore dal 2 apr 2021
1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all' della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. All', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».
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