Titolo V›Capo I
Art. 34
41 / 57Assicurazione contro gli infortuni
In vigore dal 5 set 2023
1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all' del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall' della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all' della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo , e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all', comma 4.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-34