Art. 23 · Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo
Capo II

Art. 23

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Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo

In vigore dal 5 set 2023
1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della Fitetrec-Ante o dell'Ente di Promozione Sportiva o paralimpici riconosciuti per gli sport equestri presso i quali il cavallo è tesserato. 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria. Con lo stesso decreto sono definiti modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale ai sensi dell', comma 1.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-23