Capo II
Art. 14
15 / 57Deposito degli atti costitutivi
In vigore dal 5 set 2023
1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-14