Art. 14 · Deposito degli atti costitutivi
Capo II

Art. 14

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Deposito degli atti costitutivi

In vigore dal 5 set 2023
1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36#art-14