Art. 13
13 / 22Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento.
In vigore dal 2 mar 2022
1. Quando è fondato su motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato può essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo.
2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all', comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.
3. In caso di diniego del consenso, assunta ogni utile informazione, il procuratore generale presso la Corte di cassazione o, quando abbia richiesto di promuovere l'azione disciplinare, il Ministro della giustizia possono richiedere nei successivi trenta giorni al collegio della Procura europea di riesaminare la questione.
4. La richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione sospende il decorso dei termini previsti dall', commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sino al momento in cui perviene notizia del consenso espresso dal procuratore capo europeo o, nell'ipotesi prevista dal comma 3, della decisione favorevole del collegio della Procura europea. Nei rimanenti casi, i termini riprendono a decorrere a seguito della cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, di cui il Consiglio superiore della magistratura informa tempestivamente il procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare.
5. L'azione disciplinare non può comunque essere iniziata o proseguita quando la sussistenza dei fatti oggetto di addebito o della responsabilità del magistrato è stata esclusa dal collegio della Procura europea con decisione irrevocabile.
6. Quando i fatti contestati nell'addebito disciplinare, ovvero altre circostanze comunque rilevanti ai fini del procedimento disciplinare, hanno formato oggetto di procedimento disciplinare da parte del collegio della Procura europea, il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede alla Procura europea la trasmissione degli atti pertinenti.
7. La documentazione di cui al comma 6 è utilizzabile per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione disciplinare e nel giudizio disciplinare. La rinnovazione dell'esame dei testimoni è ammessa solo su fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni o se ritenuta necessaria sulla base di specifiche esigenze.
8. In caso di condanna, nella commisurazione delle sanzioni di cui all', comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si tiene conto di quella già eventualmente irrogata dal collegio della Procura europea per il medesimo fatto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9#art-13