Art. 16 · Modalità di rendicontazione delle tariffe

Art. 16

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Modalità di rendicontazione delle tariffe

In vigore dal 28 mar 2021
1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell', con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6. 2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente. 3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell', comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3. 5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell', comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1. 7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all' del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6 del presente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32#art-16