Art. 15 · Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale

Art. 15

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Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale

In vigore dal 28 mar 2021
1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente decreto, sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nel comma 2. 2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all', comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell', comma 3, secondo la seguente ripartizione: a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi; b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali; c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali; d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali; e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero. 3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo. 4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima. 5. La maggiorazione prevista all', comma 4, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. 6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell', comma 16, dell', comma 1, e dell', commi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale è stato inviato il campione. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32#art-15