Art. 10 · Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria

Art. 10

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Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria

In vigore dal 28 mar 2021
1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1. 2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell' del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all', paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto. 3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, di competenza del Ministero della salute, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32#art-10