Art. 5
5 / 20Non conformità
In vigore dal 26 mar 2021
1. Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorità competenti di cui all', comma 1, valutano le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Si definiscono come:
a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti di cui all', comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall' della legge n. 689 del 1981;
b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27#art-5