Art. 84 · Clausola di cedevolezza
Capo IX

Art. 84

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Clausola di cedevolezza

In vigore dal 14 mar 2021
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall', comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purchè non in contrasto con lo stesso.
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