Capo VIII
Art. 82
82 / 87Tariffe
In vigore dal 14 mar 2021
1. Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all', e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all', comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.
2. Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell', commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all', comma 5, e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell', commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-82