Art. 80 · Sanzioni amministrative
Capo VIII

Art. 80

80 / 87

Sanzioni amministrative

In vigore dal 14 mar 2021
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell', comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all', si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 3. A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varietà appartenenti a specie per cui è obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varietà, prevista all', comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000. 4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell', commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli , commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 6. Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all', comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000; 7. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all', con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 8. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all', comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 9. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all', commi 1, 3, 4 e 6 e agli , commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all', si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. 10. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli , comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 11. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli , si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. 12. Al costitutore o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all', comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varietà di cui all', si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell', si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000. 15. A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000. 16. A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all' comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all', commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000. 17. A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell' per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell' si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. 18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.
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