Capo VI
Art. 67
67 / 87Applicazione di restrizioni quantitative
In vigore dal 14 mar 2021
1. I produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.
2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.
3. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
4. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall', il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-67