Art. 52 · Domanda di iscrizione
Capo VI

Art. 52

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Domanda di iscrizione

In vigore dal 14 mar 2021
1. L'iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio. 2. In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varietà da conservazione e per una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari è presentata secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all', comma 2. 3. L'esame della domanda d'iscrizione per una varietà da conservazione è disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varietà stessa. 4. L'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3. 5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento. 6. Il parere di cui al comma 5, è formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima. 7. L'iscrizione delle varietà di cui al presente Capo nei Registri nazionali è gratuita e non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2. 8. Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varietà è sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'. 9. I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell', comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.
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