Art. 51 · Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Capo VI

Art. 51

51 / 87

Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

In vigore dal 14 mar 2021
1. Una varietà da conservazione o una varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se: a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varietà da conservazione o come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall', comma 3; b) è protetta da una «privativa comunitaria per ritrovati vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-51