Art. 47 · Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Capo VI

Art. 47

47 / 87

Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

In vigore dal 14 mar 2021
1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione: a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varietà da conservazione»; b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»; c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-47