Capo VI
Art. 47
47 / 87Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
In vigore dal 14 mar 2021
1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varietà da conservazione»;
b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»;
c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-47