Art. 45 · Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente
Capo V

Art. 45

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Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

In vigore dal 14 mar 2021
1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà, se è accertato che la coltivazione di tale varietà: a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità; b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27. 2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.
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