Art. 40 · Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati
Capo IV

Art. 40

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Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

In vigore dal 14 mar 2021
1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi è consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione. 3. È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
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