Capo III
Art. 27
27 / 87Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard
In vigore dal 14 mar 2021
1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.
2. Le varietà da sottoporre a controllo devono:
a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;
b) essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.
4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi standard deve notificare al Ministero o all'eventuale Organismo delegato a tale attività:
a) l'inizio e la fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando il numero di registrazione al RUOP;
b) i dati inerenti al consuntivo dell'attività svolta al termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;
c) se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all', comma 4, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice.
5. L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell', comma 1. La fine delle attività di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte della ditta sementiera.
6. Il Ministero può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.
7. Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonché gli esiti dei controlli stessi.
8. Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.
9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo.
Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà.
10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-27