Capo III
Art. 25
25 / 87Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra
In vigore dal 14 mar 2021
1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all' sono le seguenti:
a) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi):
1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3ª riproduzione»;
3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
5) appartenenti a diversi tipi di varietà (compresi i componenti), destinate alla certificazione alle condizioni del presente decreto, e considerate equivalenti ai sensi dell';
b) sementi di base (ibridi):
1) sementi di base di linee inbred:
1.1) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e,
1.2) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 1.1);
2) sementi di base di ibridi semplici:
2.1) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
2.2) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 2.1);
c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate:
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
d) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
e) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione»;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
f) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:
1) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
2) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
3) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;
g) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile:
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
h) sementi commerciali:
1) che siano identificate per la specie;
2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.
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