Capo III
Art. 22
22 / 87Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere
In vigore dal 14 mar 2021
1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all' sono le seguenti:
a) sementi di base:
1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione»;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
c) sementi certificate di 1ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
d) sementi certificate di 2ª riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B):
1) che siano identificate per le specie;
2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-22