Capo III
Art. 21
21 / 87Requisiti delle categorie di sementi di cereali
In vigore dal 14 mar 2021
1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all', sono le seguenti:
a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi):
1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;
2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»;
3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):
1) destinate alla produzione di ibridi;
2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e
3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
c) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:
1) di varietà a impollinazione libera:
1.1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;
1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
1.4) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);
2) di linee «inbred»:
2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
2.2) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a);
3) di ibridi semplici:
3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;
3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
3.3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 3.1) e 3.2);
d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi:
1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purchè le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1ª riproduzione;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);
f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purchè le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2ª riproduzione;
4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20#art-21