Capo II
Art. 10
10 / 87Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali
In vigore dal 14 mar 2021
1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varietà da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.
2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee «inbred» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.
3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.
4. Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, è necessario verificare l'idoneità all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.
Storico versioni
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