Art. 57 · Fondo per la protezione delle piante
Capo XII

Art. 57

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Fondo per la protezione delle piante

In vigore dal 13 mar 2021
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui all'. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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