Art. 56 · Diritti obbligatori per i controlli ufficiali
Capo XII

Art. 56

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Diritti obbligatori per i controlli ufficiali

In vigore dal 13 mar 2021
1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all', il rilascio delle autorizzazioni di cui agli , le verifiche ed i controlli di cui agli sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III. 2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all', comma 2, dal Servizio fitosanitario competente. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonché stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale. 4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta. 5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472. 6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.
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