Art. 52 · Sezione controlli ufficiali
Capo XI

Art. 52

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Sezione controlli ufficiali

In vigore dal 13 mar 2021
1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all' della legge 4 giugno 1984, n. 194, consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali. 2. In applicazione degli del regolamento (UE) 2017/625, la sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni: a) Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all' del presente decreto; b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli del presente decreto; c) Piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all' del presente decreto; d) controlli ufficiali alla produzione di cui all' del presente decreto; e) controlli ufficiali all'importazione di cui all' del presente decreto; f) controlli ufficiali all'export di cui all' del presente decreto; g) registro del personale del SFN di cui all' del presente decreto; h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit; i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali. 3. La sezione controlli ufficiali del SIPP è strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - information management system for official controls) della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.
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