Art. 51 · Sistema Informativo per la protezione delle piante
Capo XI

Art. 51

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Sistema Informativo per la protezione delle piante

In vigore dal 13 mar 2021
1. È istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorità e operatori, nonché alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea. 2. Il SIPP cura l'integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi. 3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di protezione delle piante, nonché alla loro modifica. 4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni: a) controlli ufficiali; b) sito web.
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