Art. 38 · Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi
Capo VIII

Art. 38

38 / 60

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

In vigore dal 13 mar 2021
Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi 1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo. 2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi. 3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui al all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-38