Art. 36 · Revoca della registrazione al RUOP
Capo VII

Art. 36

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Revoca della registrazione al RUOP

In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all', comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni. 2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-36