Art. 3 · Attività di protezione delle piante
Capo I

Art. 3

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Attività di protezione delle piante

In vigore dal 13 mar 2021
1. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante. 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante. 3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio. 4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti: a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio; b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale; c) l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario dell'Unione, compresi: 1) i controlli ai punti di entrata; 2) la sorveglianza del territorio; 3) i controlli alle produzioni; d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione; e) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; f) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento; g) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell' del regolamento (UE) 2016/2031; h) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'. 5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-3