Capo V
Art. 26
26 / 60Piani di emergenza
In vigore dal 13 mar 2021
1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all' del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.
2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all' del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.
3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.
4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.
5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/2031.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-26