Art. 25 · Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identità funzionale e dotazioni del personale
Capo IV

Art. 25

25 / 60

Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identità funzionale e dotazioni del personale

In vigore dal 13 mar 2021
1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale. 2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme riguardanti l'utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonché al loro impiego.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-25