Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 13 mar 2021
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per: a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea; b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione; c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell', comma 4, lettera f); d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-2