Art. 11 · Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale
Capo II

Art. 11

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Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale

In vigore dal 13 mar 2021
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché il possesso dei requisiti di cui all' del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare: a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all', al fine dell'esercizio delle attività di cui all'; b) l'adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attività di cui all', devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.
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