Capo II
Art. 10
10 / 60Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie
In vigore dal 13 mar 2021
1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.
2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:
a) da un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);
b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;
c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;
d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;
e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;
f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;
g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;
h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.
3. All'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione in materia di:
a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;
b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;
c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;
d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;
e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.
4. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.
5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19#art-10