Art. 83 · Clausola di neutralità finanziaria
Titolo IX

Art. 83

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Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 12 mar 2021
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-83