Titolo IX
Art. 82
82 / 87Tariffe
In vigore dal 12 mar 2021
1. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all', di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli , di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli , nonché di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all', sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell', commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all', per il finanziamento delle predette attività.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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