Titolo VIII
Art. 66
66 / 87Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
In vigore dal 12 mar 2021
1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:
a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;
b) definisce i criteri per il riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
c) predispone le verifiche ispettive sull'idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;
d) valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;
e) definisce le modalità di presentazione delle domande relative alle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
f) definisce le modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione;
g) definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
h) definisce le modalità per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale;
i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attività;
l) definisce le misure da adottare nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente Titolo.
2. I criteri e le modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-66