Titolo VI
Art. 56
58 / 87Condizioni generali per la commercializzazione
In vigore dal 26 ott 2024
1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all' o equivalente registro di uno Stato membro.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;
b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell' dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
4. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:
a) prove o a scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga di cui al comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-56