Capo V
Art. 53
55 / 87Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive
In vigore dal 12 mar 2021
Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali
di moltiplicazione di piante ortive
1. Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.
2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6.
3. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.
4. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell', paragrafo 1, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-53