Art. 50 · Requisiti fitosanitari per i materiali CAC
Capo IV

Art. 50

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Requisiti fitosanitari per i materiali CAC

In vigore dal 26 ott 2024
1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4. 2. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione. 4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2. 5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 6. Il comma 1 non si applica: a) ai materiali CAC durante la crioconservazione; b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4, Roma, IPPC, FAO 2017].

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-50