Capo II
Art. 40
26 / 87Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»
In vigore dal 26 ott 2024
1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell', comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all' o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato II per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-40