Art. 35 · Obblighi dei centri di premoltiplicazione
Capo II

Art. 35

21 / 87

Obblighi dei centri di premoltiplicazione

In vigore dal 12 mar 2021
1. I centri di premoltiplicazione (CP) devono: a) rispettare i requisiti di cui all'Allegato III per quanto riguarda l'idoneità delle strutture, dei mezzi e del personale atto al mantenimento e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria «Base», nonché la loro ubicazione; b) disporre delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione; c) trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. 2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneità se il CP: a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente; b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1; c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-35