Art. 12 · Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione
Titolo II

Art. 12

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Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione

In vigore dal 12 mar 2021
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione 1. In esecuzione dell', per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all', il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all', comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto di cui all', comma 3. 2. Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero. 3. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all' determina l'esclusione della varietà candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-12