Art. 11 · Esecuzione delle prove di coltivazione
Titolo II

Art. 11

11 / 87

Esecuzione delle prove di coltivazione

In vigore dal 12 mar 2021
1. Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonché delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento. 2. Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la pianificazione delle prove medesime, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare, sono effettuate in conformità ai «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico. 3. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili i protocolli di cui al comma 2, si applicano le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), 4. Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le Linee guida di cui al comma 3, si applicano i protocolli riconosciuti a livello nazionale. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varietà a limitato interesse commerciale. 6. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonché l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero. 7. Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora sia documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall', comma 5, lettera c). 8. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-11