Art. 10 · Requisiti delle varietà
Titolo II

Art. 10

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Requisiti delle varietà

In vigore dal 12 mar 2021
1. Una varietà può essere iscritta al Registro se in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) è giuridicamente protetta da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; b) è comunemente nota. Una varietà è considerata comunemente nota se: 1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; 2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); 3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale o di un altro Stato membro, purchè abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Servizio fitosanitario centrale; c) è distinguibile, omogenea e stabile a seguito di prove di coltivazione ufficiali di cui all'. Una varietà è considerata: 1) «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'; 2) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà; 3) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo. 2. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate. 3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell' del medesimo regolamento, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18#art-10