Art. 4 · Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 4

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Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 11 mar 2021
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All'articolo 188, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole «"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";» sono inserite le seguenti: «"FCM" o "fondo comune monetario";» e le parole «e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari,». 2. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, dopo la lettera b-quater), è aggiunta la seguente: «b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.»; b) al comma 2-bis.1, le parole «b-bis) e b-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «b-bis), b-ter) e b-quinquies)». 3. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. 5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 7. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 4. Dopo l'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: «Art. 191-bis (Sanzioni accessorie). - 1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 191 nei confronti delle persone fisiche nei casi ivi previsti, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può disporre: a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). 2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 3. Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha già commesso, due o più volte negli ultimi cinque anni, una violazione con dolo o colpa grave delle disposizioni indicate all'art. 191, la Consob può negare l'approvazione di un prospetto redatto dal medesimo soggetto per un periodo massimo di cinque anni. Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine. 2. Chiunque viola l'articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta di OICVM. 3. Se la violazione è commessa da una società o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro. 8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 5. L'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato. 6. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera c-sexies) è aggiunta la seguente: «c-septies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.». 7. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative;». 8. All'articolo 194-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e-quinquies) è aggiunta la seguente: «e-sexies) delle disposizioni richiamate dall'articolo 191, commi 1, 4 e 5.». 9. All'articolo 195-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».
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