Art. 8 · Obblighi degli operatori professionali
Capo I

Art. 8

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Obblighi degli operatori professionali

In vigore dal 10 mar 2021
1. L'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio fitosanitario nazionale 7, nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite. 3. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio è situata la sede legale dell'operatore professionale provvede alla registrazione nel RUOP, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031. 4. Nel caso di violazione reiterata delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività è disposta la revoca della registrazione di cui al comma 1.
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