Art. 26 · Autorizzazione alla produzione in conto lavoro
Capo III

Art. 26

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Autorizzazione alla produzione in conto lavoro

In vigore dal 10 mar 2021
1. È ammessa la produzione in conto lavoro di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalità e le prescrizioni stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all' nè dell'etichetta ufficiale di cui all', fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale. 3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneità fitosanitaria dell'appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilità del materiale in questione.
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