Art. 22 · Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti
Capo III

Art. 22

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Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti

In vigore dal 10 mar 2021
Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti 1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all' sono le seguenti: a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione: 1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà o del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie; 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati; 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2); b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione: 1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa; 2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati; 3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3); c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione: 1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali; 2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate; d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione: 1) che presentano l'identità e la purezza della varietà; 2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve; 3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard; 4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate. 2. Le varietà e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-22