Capo III
Art. 22
22 / 39Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti
In vigore dal 10 mar 2021
Categorie di certificazione dei materiali
di moltiplicazione della vite e loro requisiti
1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all' sono le seguenti:
a) «materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà o del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1) e 2);
b) «materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;
2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;
3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base;
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3);
c) «materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:
1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate;
d) «materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:
1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
2) destinati alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero alla produzione di uve;
3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard;
4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
2. Le varietà e i cloni iscritti nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16#art-22